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Il privilegio processuale del creditore fondiario si applica anche nella liquidazione controllata
Il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all'art. 41 TUB, oltre che nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale (artt. 121 e segg. ccii), anche nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione controllata (artt. 268 e segg. ccii).