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Fideiussione bancaria - Garanzia a prima richiesta - Specificità delle "istanze" di cui all'art.1957 c.c.
Ove risulti comprovata la natura di garanzia a prima richiesta di una fidejussione il termine di decadenza, di cui all'art.1957 cod.civ., entro cui far valere il diritto, si ritiene osservato mediante una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento anzichè mediante l'esercizio di azione giudiziale.